146 e munizioni, 1’ uffizio del porto deve impiegare ogni mezzo possibile, e presterà ogni ajuto ed assistenza alle barche, tanto nel carico, quanto nel discarico. §. 34. L’uffizio del Capitanato esser deve aperto tutto il giorno, meno le ore del pranzo, nelle quali pure dovrà restarvi un marinaro alla custodia, affinchè il servigio proceda colla maggiore regolarità. ARTICOLO III. Particolari attribuzioni e dovei'i del Capitano del Porto. §. 35. Vedendosi in certa distanza navi, o bastimenti , della classe di quelli che non sono riconosciuti per barche delle coste, il Capitano del Porto, col Guardiano di Sanità si trasferirà con picciola barchetta ad incontrarli per riconoscerli, o per intendere da dove procedono, o con qual carico, e quale patente. §. 36. Non permetterà che entrino nel porto, od abbiano la minima comunicazione, barche provenienti da luoghi sospetti, o qualificati per 1’ approdo ad uno degli Uffizj principali di Sanità, a cui assolutamente dovrà rimetterli. §. 37. Denunzierà col mezzo del Commissario distrettuale tutte le contravvenzioni sanitarie, sia del Deputato, sia delle Guardie, sia d1 ogni e qualunque altro particolarmente in quei casi che da’ regolamenti