150 distanza da’ bastimenti e case, che non lascino temere pericolo d1 incendio, e però a quest’ oggetto li pro-prietarj delle barche dovranno preventivamente insinuarsi al Capitano del Porto. §. 49. Avrà cura, che ne1 porti non sieno lasciate barche o bastimenti vecchj ed inservibili; ma ordinerà alli proprietarj di romperli ed asportare il materiale ; il che se non verrà entro ad un mese eseguito, le barche o bastimenti saranno confiscati, e ripassato all1 erario il ricavato della loro demolizione, detratte le spese. §. 50. Non permetterà che entro ai porti, nè in vicinanza dei medesimi, alcuna barca o bastimento per raddobbarsi, faccia delle ineguaglianze di terreno o cosi detti scagni, sotto pena della riparazione e di altre secondo il caso. §. 51. Vieterà, che nel porto sia sparato nei bastimenti il cannone od altre armi da fuoco nemmeno a vuoto, sotto la penale di fiorini cinquanta, oltre il risarcimento de1 danni che ne derivassero. §. 52. Invigilerà, che notte tempo nelle barche o bastimenti non si ritrovi acceso il fuoco, che l1 ¡stesso lume sia coperto in fanali, lanterne ec., onde resti costantemente vietato il pericolo d1 incendio. §. 53. Ogni padrone di barca o bastimento a cui occorrerà di caricare, o scaricare zavorra sabbia, dovrà sotto la pena di fiorini cinquanta, da essere come sopra riscossa e girata nei conti, insinuarsi prima