19 I capitani del porto, negligenti nell1 articolo di questa vigilanza a loro commessa, saranno da’Gover-ni ammoniti, e dopo li due volte infruttuosamente replicati avvertimenti della superiorità, dall1 impiego rimossi per rimpiazzarli con soggetti più zelanti; essendo a tenore delle nostre disposizioni, il preciso obbligo del Governo di Trieste, e di tutti li subalterni nel litorale stabiliti, d1 invigilare irremissibilmente all'accurato adempimento di queste nostre provvide disposizioni. ARTICOLO II. De’capitani e padroni di bastimenti mercantili. 8- i- 0 Nessuno potrà in avvenire montare, o comandare in qualità di capitano o padrone un bastimento, che, munito della nostra patente, scontrino, o passaporto, navighi con le imperiali regie insegne, se non abbia già compiti gli anni 20, e se non sia suddito nato, 2 ■ gut cctpitoiio uctoinfittite co it le ceó. tea. dev& eàóete óiiSDito mttwo, o inxtwtaMazoào,