198 e sopratutto di non oltrepassare la linea di Cabottaggio loro determinata coll’Articolo II. Una simile promessa dovrà prestarsi innanzi agli. R. Uffizj di Porto competenti anche dagl’Imploranti la Licenza marittima, col riguardo però al limite prescritto loro nell1 Articolo I, pel piccolo Caboti aggio. §• 9- Ogni Legno di Cabottaggio sia desso abilitato al grande Cabottaggio od al piccolo, riceve un apposito numero, il quale sarà registrato nella Licenza o nel Passaporto marittimo unitamente al nome del Legno ed al Porto, in cui esso trovasi ¡matricolato. A tal oggetto ogni navigante di Cabottaggio è tenuto di far esattamente inscrivere il proprio Legno presso F l. R. Uffizio di Porto del suo Circondario, e di render conto allo stesso di ogni cambiamento di forma, del disarmo, della rottura, o della vendita che avvenisse al Naviglio, tanto nell1 interno della Monarchia, che all1 Estero, nonché di restituire senza ritardo agli I. R. Uffizj di Porto i Passaporti marittimi, ovvero le Licenze, ogni qualvolta fossero divenute inservibili. §. io. In tutti quei casi, ove per le circostanze indicate nell1 Articolo IV., i Passaporti e le Licenze marittime devono essere rinovati, i Proprietarj presenteranno le