180 14. Sono autorizzati di condurre a bordo di un bastimento di partenza, ed anche alla vela, i pas-seggieri conosciuti assieme col loro bagaglio, e ciò sino a tanto che il bastimento si troverà entro i limiti del Lazzaretto, ed anche quando sarà al di là del Molo grande, sempre però previa l’insinuazione all1 Uffizio di Sanità. 15. Qualora per oggetti di Sanità e politici fosse formato un cordone, dovranno i barellanti al sortire dalla Rada presentare la fede prescritta alla stazione più prossima del cordone. 16. Resterà libero l'ingresso nel Porto, e lo sbarco delle persone ed effetti di ritorno dalle campagne del territorio, osservando in ciò quanto fu prescritto per tali imbarchi negli articoli 11 e 12 nonché coll1 espresso obbligo del barellante al suo ritorno di dover tosto depositare la sua fede sanitaria nell1 Ufficio di Sanità, dal quale alla sua partenza gli fù rilasciata. 17. Allorquando i barellanti sortiranno dalla linea dei Lazzaretti, ancorché muniti dei dovuti ricapiti, saranno sempre in obbligo d1 insinuarsi all11. R. Legno Guardaporto ; coll1 avvertenza che ogni qualvolta fosse ommessa una tale obbedienza, saranno responsabili per le conseguenze, che ne derivassero. 18. Nei casi però di un pubblico bisogno, come sarebbe d1 un incendio nel Porto e nelle vicinanze ecc., tutti i barellanti dovranno ritrovarsi pronti coi