33 sopravanzassero nel bisogno del viaggio, al bastimento al quale mancassero. 8- i9- ‘ÌtowiDeuze ut cctdo Di peticofo ucffa- ucttucpnoue. I capitani e padroni non potranno, nè dovranno abbandonare il bastimento per incontro di nemici, per timore di naufragio, o per altro pericolo qualunque possa essere; che se il pericolo si rendesse gravissimo ed urgente, in questo solo caso potrà sempre il capitano abbandonare il bastimento, previo però sempre il consenso de1 suoi ufficiali, ad effetto di salvare anche il danaro, ed, in quanto possa, i generi più preziosi del suo carico; ben inteso, che se gli effetti in questo modo salvati si perdessero per qualche caso fortuito; il capitano sarà sciolto da ogni impegno e responsabilità; ed appena giunto a terra, dovrà con-stituirsi nella cancelleria del console o vice - console imperiale - regio, o, in mancanza di esso, insinuarsi al competente locale magistrato per deporre in forma l atto dell1 abbandono del bastimento, del qual atto dovrà procurare copia autentica, e rimetterla per sua legittimazione a qualche magistrato politico del litorale, od a’proprietarj del bastimento.