350 colari in riflesso delle quali se uè ottenesse il necessario permesso dal Capitanato di Porto. Ogni contravvenzione a tale disposizione tanto da parte de' proprietarj, o ricevitori di detti effetti nel ritirarli, quanto da parte de’ capitani o padroni di barca nel caricarli, verrà punita colla multa a benefizio dell1I-stituto di marina di fiorini 25 per la prima, e di fiorini 50 per la seconda volta ; oltre di che, esigendolo le circostanze, sarà provveduto mediante 1' Ufficio del porto a spese e pericolo de’contravventori o proprietarj al trasporto degli oggetti stessi, quando trascurassero d'effettuarlo essi medesimi al primo eccitamento. 11. Per facilitare poi le operazioni nello scarico e travaso dell' olio sarà permesso ai padroni di barca ed ai rispettivi ricevitori di servirsi della riva che a tale effetto loro verrà assegnata dall' I. R. Uffizio del Porto ; ciò però soltanto per il corso di otto giorni consecutivi, coll' obbligo espresso dell" immediata a-sportazione delle botti scolate e vuote. Ogni contravvenzione verrà punita e trattata come nel premesso §• io. 12. Il Molo dei Sali essendo stato costrutto per uso e comodo dell"Imp. Reg. Ufficio dei Sali e pel carico e discarico delle merci, vi è in conseguenza proibita qualunque operazione di carico o discarico de'materiali seguenti, cioè: di pietre, calce, sabbia, terra, pozzolana, carbone fossile, zavorra, fieno e