355 * ‘JHf. (1-IX.) NOTIFICAZIONE dell’ 1. li. Governo Centrale Marittimo, circa i provvedimenti da farsi sui bastimenti austriaci patentati a lungo corso, pel salvamento dei naufraghi e delle persone che cadessero dui bordo. In seguito ad autorizzazióne dell' I. R. Cancelleria aulica riunita, d’ accordo coll' I. R. Camera aulica generale e coll’ I. R. Consiglio di guerra, di data 14. cor. N. 205752-1927 quest' I. R. Governo ha trovato di ordinare le seguenti disposizioni pel salvamento dei naufraghi, e delle persone che cadessero dal bordo: 1. Ad ogni Capitano di bastimento mercantile patentato a lungo corso è imposto I' obbligo di tenere sul naviglio un apparato pel salvamento delle persone che fossero per naufragare e per cadere dal bordo ( salvauoniini ). La scelta degli apparati che sono in uso viene lasciata libera al Capitano medesimo. Ni trova superflua una ‘ più precisa determinazione sulla confezione di simili apparati, per esserne di più sorta e per essere dessi nelle vie del perfezionamento. Peraltro devono essere adattati a norma del §. IO dell'Art. II. dell'Editto politico di Marina alla grandezza ossia al numero dell' Equipaggio, e spetterà agli I. R. L fficj Capitanali del Porto di deci- 23