35 §. 22. 3 capitami, o pastoia óataiwio óofÌectta Di uoit fasciate ptccjmDicate (e- p wtoapcdwe* p età ouaCi o teali. Ogni capitano e padrone sarà sollecito di mantenere se stesso, il bastimento, ed il carico, nell1 inalterabile possesso de1 diritti, esenzioni, privilegj, e prerogative, che, per convenzioni, o patti espressi, o in virtù di consuetudine, gode la nazione, il carico, e la bandiera imperiai - regia ne1 rispettivi porti alieni; e si opporrà con tutti i mezzi convenevoli a quei torti e pregiudizj, che s1 inferissero, o minacciassero, inesivamente sempre ed esecutivamente alle istruzioni che il capitano dovrà procurare dal console o vice -console ; che se neppure in luogo prossimo risiedesse qualche console, il capitano con la sua prudenza proporzionerà il rimedio al male, ed addatterà la qualità de1 mezzi alla natura delle circostanze, avvertendo di non condurre la cosa a qualche funesta estremità, all1 occasione della quale, preferirà i protesti alla violenza.