378 come si regolano attualmente nella conformazione, ed ammissione nei ruoli di equipaggio. Soltanto non potrà caratterizzarsi per marinajo uno che non abbia compito l’età di anni 17 (dieci-sette). Questa sola avvertenza è dettata dalla sicurezza della navigazione, onde evitare quei sinistri di mare, che dipendono non di rado dalla insufficienza degli equipaggi, e di coloro che li compongono. Tanto viene comunicato agl’ ii. rr. ufficj circolari, alla c. r. direzione di polizia, agl’ ii. rr. ufficj di porto per la rispettiva immediata esecuzione, non che all’i. r. Magistrato sanitario per sua notizia, e delle dipendenti deputazioni sanitarie. Siccome fino al primo genn. anno 1840 i naviganti dovranno essere forniti del permesso di viag-» gio marittimo, cosi non verrà nel frattempo fatto ostacolo al loro imbarco, avendosi avuto in mira di dar loro agio a munirsi del detto ricapito, che terrà luogo del passaporto ordinario. S’intende da sè che le comuni sarebbero soggette alla più stretta responsabilità se incautamente o per qualunque altra vista fossero per rilasciare i certificati d‘ imbarco ad individui minorenni senza i debiti assensi, od a quelli in istato d’inquisizione da parte di qualsiasi autorità, su di che pure viene richiamata V attenzione delle i. r. preture e degli ii. rr. capitanati circolari, della i. r. direzione di Polizia che devono prestarsi alla vidimazione dei detti certificati.