389 del Molo, non essendo permesso d' entrare, o sortire di notte dall1 interno del Porto a qualsisia legno ame-nochè non avesse in pria per legittimi motivi ottenuto tale indulto dal regio Ufficio del Porto. V. Le barche pescareccie così dette Paranze, le quali per lo più entrando e sortendo di notte dal Porto della Fiumara, danno campo a contrasti, e disordini, non potranno in verun tempo ormeggiarsi nel Porto stesso senza uno speciale ed apposito permesso del regio Ufficio del Porto, destinandosi per loro Stata il Porto di Martinschicza col tempo sboccale, e per tutti gli altri venti, o bonazze, la palada del piazzale della pescheria ed il Mandrachio del già Lazzaretto. VI. Tutti li navigli non appartenenti al Distretto marittimo di Fiume, che approderanno vuoti nel Porto della Fiumara per mettersi in disarmo, non verranno tollerati oltre tre giorni, però provveduti di tutto l1 e-quipaggio per potersi disimpegnare degl1 ordini, che verranno dati dal regio Ufficio del Porto nelle mosse generali ed in ogni altra occorrenza ; spirato tale termine, e trovandosi necessaria la sortita de1 navigli, 25*