184 qualche porto del Litorale austriaco, stipulando col rispettivo Capitano che gli presta 1’ imbarco, un contratto pella cibaria dell’ individuo da imbarcarsi, e promettendogli che il pagamento gliene verrà pagato dal Capitanato di quel porto in cui sarà per approdare. L’equa tariffa di cui fa menzione il sopra citato paragrafo dietro I1 uso vigente, è ridotta a ca-rantani venti per ogni giorno in cui l’individuo venne alimentato dal Capitano. I capitani austr iaci per analogia del §.31 Art. II. del suddetto editto, ricevono simili individui senza pretendere alcun pagamento di nolo, ma solo i carantani venti al giorno pella panatica prestata ai medesimi. Sarà adunque* d’uniformarsi al suesposto, avendo sempre in mira le prescrizioni analoghe contenute nella Circolare di questo Governo del di 28 dicembre a. p. N. 26. 594, ed osservando di rilevare se il marinajo sia stato abbandonato in un paese estero, da un capitano austriaco, perchè le spese pel di lui ritorno nel litorale austriaco possono essere ripetute dal capitano sudetto, che a tenore dell’Editto politico doveva ricondurlo nel Litorale stesso.