IB' do bensì non tanto da ogni mezzo violento ; quanto da ogni atto e discorso che potesse suscitare sedizione, complotto, od odio nell1 equipaggio a riguardo del capitano. Quindi lo scrivano porterà le sue giuste doglianze a1 nostri consoli o vice - consoli, che sapranno rendergli giustizia, e provvedere alle inconvenienze e dissensioni. §. 6. •Cecjiitfità- 3 e x&apAlu, e pene conlut Ce foto jaCàità ed ■ ’'tecjiofatifcà. ttt I registri dello scrivano faranno fede giudiziale in qualunque tribunale in termini di ragione. Se si manifestasse in tali registri qualche falsità commessa singolarmente di proposito deliberato e malizioso, lo scrivano, sarà riguardato per falsario, e punito a norma dell1 articolo 22 della nostra Nemesi teresiana. Per l1 irregolarità e negligenza colposa e maliziosa negl’ istessi registri, incorrerà come ingannatore nelle pene statuite dal §. 5 nell1 articolo 94 di detta Nemesi ; e negli altri casi oltre la rifazione de' danni, subirà una pena arbitraria in riflesso delle circostanze.