gni capitano o padrone di servire direttamente o indirettamente i nostri nemici in tempo di guerra, o d1 impiegare il bastimento in trasporto di truppe, di munizioni da bocca e da guerra, o di merci. §. 15. CDot’tattói in ài mi ette a co lido fi £e iiuttazioiii petò oliati o teoli del 6adtimento. Non potrà sostituire in sua vece al comando del bastimento altro capitano , salvo il caso di qualche infermità o sinistro accidente, nè eseguire nel corso del viaggio nel corpo del bastimento qualche considerabile mutazione, che alterasse la sua mattatura e portata senza preciso bisogno. In questo caso la sostituzione del capitano, e la mutazione del corpo del bastimento dovrà seguire con la scienza e consenso del console o vice-console residente nel luo-go,o in un prossimo a quello, in cui avverrà la soia: stituzione o mutazione, i motivi della quale dovran-no essere registrati dal medesimo console o vice-con-sole nella patente, o nello scontrino; ed il capitano annunzierà, o farà annunziare, a’proprietarj del bastimento, senza dilazione di tempo, la fatta mutazione o sostituzione; e potrà valersi della patente e scontrino sino al ritorno in qualche porto del litorale.