63 di giornali, gli incomberà di annunziare il risultato al rispettivo Governo per eseguire e fare eseguire le prescritte pene, o per determinarle per altrui esempio, se fossero ad arbitrio ed alla misura delle circostanze rimesse, §• 3* ‘■Jan.’- co ulta Ci tWun coCpodL e malizio si de piloti e no celateti. Se non deve restare impunita Y ignoranza, a più forte ragione ingiungiamo, che con estremo rigore, anche a tenore delle leggi criminali prescritte, siano puniti ex officio que1 piloti ordinarj ed estraordinarj, e que1 nocchieri, la di cui colpa e malizia dasse occasione al naufragio, presa, o dirottamento, od altro grave danno del bastimento, o carico. §• 4. 'ioluuuto, e Dovtanno cssete attediali cD isititi)ali ucÌ ilio tale austriaco. In caso di danni inferiti, come sopra, per imperizia, negligenza, o malizia de1 piloti o nocchieri, dovranno e potranno essere fatti arrestare dal capitano, col consiglio degli uffiziali, e conseguati a1 nostri consoli o vice - consoli, o rimessi a1 rispettivi magistrati politici del litorale con il primo bastimento nazionale.