100 §. 29. (Diàpoòi/notu- co usuati)o decjiv iniziali e titamiau navicatiti a, patte Dei Bastimento. Gli uffiziali e marinari naviganti a parte del bastimento o del nolo, non potranno pretendere alcuna compensazione di danni sotto qualunque titolo o ragione, perchè si sono sottoposti a correre la buona e mala sorte, e tutti gli eventi del bastimento ; ma ciò, allorquando il ritardo o prolungazione, la rottura di viaggio o disarmamento, la vendita o alienazione sopravvenisse per forza di principe, interdizione di commercio, dichiarazione di guerra, pericolo di navigazione, timore di corsari, ovvero per fortuito o qualunque altro accidente in cui non concorresse fatto o colpa de1 proprietarj, capitani, o caricatori. §. 30. (Xv tonno il te^teóòo De Doniti, co iitxa eia e fi aveóAeto mj’eub. I proprietarj e capitani rifonderanno i danni e cambj a detti uffiziali e marinari, se il ritardo, prolungazione, rottura del viaggio, o disarmamento ecc., succedesse per loro colpa o fatto. §. 31. CDidp edizioni in caóo Deffa petDita totafe dei É>adtinte nto. In caso di presa o naufragio del bastimento con perdita totale del bastimento e del carico, gli uffiziali