328 CAPITOLO VI. Delle pene stabilite in via disciplinare per le trasgressioni dei Piloti commesse nel servizio di pilotaggio e della procedura nei casi di tali trasgressioni. §. 38. Le pene da infliggersi ai Piloti in via disciplinare consistono in arresto, che potrà venire inasprito col digiuno, in multa ossia sottrazione della mercede del pilotaggio, e nella perdita della licenza accordata al pilota. §. 39. La pena di arresto da inasprirsi a seconda delle circostanze col digiuno potrà venire inflitta per tutte quelle contravvenzioni alle prescrizioni per il servigio de’ Piloti, che secondo la loro qualità non sono sottoposte dietro le vigenti leggi punitive ad una penalità più severa, cioè per quelle contravvenzioni, per le quali commesse per la prima volta, è stabilita anche la pena della perdita della licenza,a ventiquattro ore, sino alla durata di un mese, e per le altre or’ ora contemplate sino a quindici giorni. §. 40. Nella categoria di quest* ultime sono comprese I’ arbitrario allontanamento ossia V assenza del pilota