40 e padrone si farà un debito d’invigilare, che il suo equipaggio eseguisca, quanto sia possibile, li doveri della sua religione. g. 30. pili cpctm defitti di jxmtietà li ptoceàóo 6owunctuo, e di làtteo) età il tco nei fi totale aiidltiaco. Rispetto a quelli che fossero rei di omicidio; assassinio, bestemmia, o di altri delitti capitali commessi in mare, il capitano dovrà portarne la denunzia, e le prove al console o vice - console imperiai - regio, che saprà istruire il processo. In mancanza di console, o vice - console, il capitano stesso, con l’intervento de’ suoi ufficiali, ne compilerà il processo sommario, e lo rimetterà, nel-l’uno e nell’ altro caso, con gli atti e con la sua informazione all’ Intendenza di Trieste, od alle Luogotenenze di Fiume, Segna, ovvero alle Superiorità di Buccari facendo passare nel braccio di essi magistrati il reo con il primo bastimento nazionale diretto per qualche porto del litorale, con l’ulteriore espressa disposizione e rispettiva istruzione alli consoli e capitani, che nella compilazione del processo sommario, si assumano le deposizioni giurate de’ te-stimonj, e si proceda alle opportune confrontazioni. In conseguenza di che