38 §. 2G. 0oii.Mifletmuio cfÌi u^iziccL wciiec nccviojcczioiw, e di ptoovedetcauto di pifoli io cali. Nell’ approdo, ormeggiamento, stata, e partenza di bastimenti in porti alieni, dipenderanno i capitani, non tanto dall1 ordinanza del porto, quanto dal consiglio di gente di marina esperta, all1 effetto di garantire i proprj ed altrui bastimenti da ogni danno e pregiudizio ; ammonendoli di provvedersi di un piloto locale nella navigazione in que1 seni di mare, o in quelle imboccature di porti, di cui non avessero una pratica cognizione ; come pure di consultare i suoi officiali prima di mettersi alla vela, o d1 intraprendere qualche navigazione od operazione importante; giacché il consiglio di molti puoi influire alla salvezza del bastimento ; onde gioverà di consultare gli ufficiali anche quotidianamente sopra il cammino tenuto, e da tenersi. §. 27. (3) ep ottonilo fa oeulà uè coitdhhili, di óouifcà. Ogni capitano e padrone di bastimento, benché picciolo, navighi con nostra patente e bandiera, o senza, dovrà dare le sue deposizioni e costituti negli