168 ranno letti nell’ usitata forma dal suddetto Tribunale. Se il Capitano nello stesso tempo fosse anche proprietario o comproprietario, gli obblighi particolari di Capitano saranno posti in unione con quei del proprietario, ed egli deporrà il giuramento nella doppia sua qualità. ARTICOLO XI. I Ricapiti di navigazione devono valere per sei anni dal dì della spedizione ; dopo lo spirare di tale termine deve implorarsi la loro rinovazione secondo il formolario E. Al ricevimento dei nuovi devono riconsegnarsi i Ricapiti scaduti, o comunque resisi inservibili. ARTICOLO XII. Se durante il periodo dei sei anni della validità de’Sovrani Ricapiti marittimi uno, o più proprietarj cedesse la sua porzione (cedessero le loro porzioni') d’un naviglio patentato ad un suddito austriaco autorizzato ad esserne proprietario, come pure se un nuovo capitano pienamente autorizzato alla navigazione di lungo corso, venisse a rimpiazzare quello, che trovasi nominato nella Sovrana Patente e nello Scontrino Ministeriale, per tale motivo non avrà luogo la rinovazione dei ricapiti di navigazione. II cangiamento sia de’ proprietarj, sia de’’ capitani deve annotarsi a tergo dello Scontrino Ministeriale,