243 compiaciuta di emanare il seguente ordine contro il traffico di Schiavi ed il maltrattamento dei medesimi. Affine di mettere il possibile freno al traffico degli schiavi, in quanto che il medesimo venisse esercitato da1 sudditi i. r. austriaci o mediante navigli mercantili austriaci, e per proteggere gli schiavi da ogni maltrattamento, Sua Maestà i. r. in consonanza colle di già vigenti leggi austriache, cioè col §. 16 del Codice Civile austriaco il quale determina, che ogni uomo in virtù degl' innati diritti già riconosciuti dalla ragione debba considerarsi una persona e che perciò la schiavitù, come pure 1’ esercizio di una potestà ad essa relativa non sono tollerate negl’i. r. Stati, e col §. 78. Parte I. del Codice penale che dichiara ogni impedimento nell1 esercizio della libertà personale delitto della pubblica violenza, si è con Sovrana Risoluzione de1 25 Giugno 1826 graziosamente compiaciuta di determinare. e prescrivere ulteriormente. §. 1. Ogni schiavo sarà libero dal momento in cui egli porrà il piede sul territorio degfi. r. Stati, od anche semplicemente su di un bastimento austriaco. Ogni schiavo acquista del pari la sua libertà anche all1 e-stero dal momento in cui egli viene, sotto qualsiasi 16