49 8- 44. feijxttima causa tuni pottà mtctumtpetòt il VUt^jXO. È inibito a tutti i capitani e padroni, sotto pena della rifazione de1 danni, di entrare senza necessità in qualche porto o scala, benché intermedia, dovendo tenere e proseguire direttamente il cammino per il solo porto o porti della destinazione del bastimento ; che se, per ragione di tempesta o inseguimento dei corsari, o di altro pericolo fossero forzati di rifugiarsi o di gettare l’ancora in qualche porto o rada, saranno tenuti di rimettersi nuovamente alla vela al primo buon tempo. 8- 45. ccl&v oppottiiia di |atà Catto, cfse clnoauadt ptuo- ya Si j ottona. Tanto in questa occasione, quanto in quella di getti, o di altro danno o pregiudizio inferito da qualche caso fortuito al bastimento o carico, il capitano, o padrone dovrà deporre l1 atto che chiamasi : pruova di fortuna, nel primo luogo in cui approderà, costituendosi ed eseguendo i1 atto di cui si tratta, nella cancelleria del console o vice - console imperiale re-