160 ARTICOLO IV. Contemporaneamente alla presentazione dei Ricapiti di navigazione austriaca, il postulante dovrà pagare le Tasse per la Sovrana Patente e per lo Scontrino ministeriale all1 Uffizio provinciale delle Tasse secondo la seguente graduazione, cioè: per un bastimento di tonnellate 50 inclusivamente...... f. 41. M. di C. dalle 50. alle 100. ton. inclusiv. „ 56. idem e. p. quelli maggiori delle 100 ton. „ 76. idem L1 Ufficio provinciale delle Tasse consegnerà alla Parte una regolare nota saldata delle Tasse pagate per la relativa patentazione ed annoterà convenientemente sulla rispettiva supplica F effettuato pagamento della Tassa. ARTICOLO V. Oltre le Tasse d1 Ufficio nell1 articolo precedente contenute, F implorante non deve pagare per la Sovrana Patente nè per lo Scontrino Ministeriale altre competenze, sportale, onorarj , nè qualsivoglia altra spesa. ARTICOLO vi. Nondimeno il postulante della Patente presterà per se e per li comproprietarj, che per avventura vi