ZH3 conihe ai medesimi in generale la rilevazione e verificazione dei fatti die stanno in cotmessione colla suddetta Prova di fortuna. All' incontro tutti quegli atti uffiziosi i quali indipendentemente dalla verificazione di questi fatti, contengono una qualche decisione su i rapporti legali, non debbono essere osservati dai consoli austriaci, a senso tanto dell’ Editto di Navigazione, quanto delle speciali Istruzioni emanate ai consoli medesimi, se non sopra ricerche delle parti in qualità di Compromissarj per quanto lo permettono le leggi del paese dove si trovano. Le Autorità giudiziarie austriache debbono quindi prestare tanto ai documenti consolari relativi ai fatti summentovati quanto a quegli emanati dai consoli in qualità di Compromissarj su i rapporti legali, tutta quella piene fede, che esigono i documenti pubblici. Riguardo alle operazioni uffiziose demandate direttamente ai consoli austriaci nei casi di naufragio, i sudditi austriaci sono in dovere di rivolgersi ai medesimi, nè è lecito ad essi sudditi di fare i loro passi presso le autorità estere trasandando il consolato. In regola quindi il consolato austriaco avrà da procedere ex officio all'assunzione degli atti necessarj per la rilevazione e verificazione uffiziosa dello stato della cosa. Colà però dove le leggi del paese imponessero alle autorità locali l'assunzione di questi atti, e dove