245 commesso, così quel suddito i. r. austriaco, il quale in altra guisa dichiarata dal Codice penale austriaco come delitto, impedisce ovunque si sia la personale libertà di uno schiavo, subirà quella pena, che la I. parte del Codice penai estabilisce per consimili azioni. §• 4. I maltrattamenti minori commessi da un suddito austriaco, verso uno schiavo, verranno puniti in conformità al §. 173 parte II. del Codice penale con una multa pecuniaria di fiorini cinque sino a cento fiorini e coll’ arresto di tre giorni ad un mese. In caso poi di frequenti recidive, o se la qualità del maltrattamento mostrasse una particolare durezza, l1 arresto sarà inasprito col digiuno o con un più stretto rinchiudimento. §. 5. Le presenti prescrizioni sono anche applicabili a quei prigionieri di guerra, i quali dalla parte belligerante in di cui potere fossero caduti venissero trattati come schiavi. 8- fi- I forestieri, che entro i confini degl i, r. Stati austriaci o a bordo d1 un bastimento austriaco si fa- 1G*