genti consolari di esigere e di comprendere ne’loro conti consolari le competenze ed i diritti, che fossero dovuti alle superiorità, Uffizj od Impiegati locali ; dovranno essi bensì per simili pagamenti prestare la necessaria assistenza ai ricorrenti sudditi austriaci, ma avranno altresì cura, che essi vengano muniti delle originali ricevute per parte di quell1 Ufficio od Impiegato locale, a cui sarà stato pagato una qualche competenza o diritto estraneo al consolato. H. Viene espressamente ingiunto agl11.I. R.R. sudditi e capitani mercantili austriaci di pagare esattamente le tasse ed i diritti stabiliti dalla presente tariffa, sotto l1 alternativa delle pene stabilite dalPE-ditto politico di Navigazione, non altrimenti però che verso una ricevuta dettagliata, dalla quale saranno dispensati soltanto gli atti semplici di cancelleria, sopra i quali però dovrà trovarsi sempre apposto dal rispettivo Uffizio Consolare l1 importo della tassa pagata. I. riguardo alle tasse ed ai diritti consolari, che verranno pagati dai capitani o padroni austriaci per qualunque operazione ed atto, che sia relativo al bastimento ed al suo carico, ne dovrà essere formato dal rispettivo Uffizio Consolare un conto generale in duplo, di cui uno debitamente saldato delFUfffzio consolare rimarrà in mano del capitano, e l1 altro munito della firma del capitano o del suo Scrivano, rimarrà come Riversale nell1 Uffizio consolare, che ne