93 introdotte a favore de1 capitani, se prima non gli siano state accordate e cedute con patto espresso da’ pro-prietarj o cointeressati del bastimento. §. 13. 8 neppnte cjueffct ScCict pottatkt. Nè gli uffiziali, nè i marinari, o mozzi potranno caricare alcuna merce per loro conto, sotto titolo di portata o simile, senza nolo, se non gli sia stata detta portata accordata franca ne’patti dell1 ingaggio; nel qual caso, non dovrà essere ecceduta sotto pena della doppia rifazione del nolo. §• 14. <3C |tonico 3l liofo. Il bagaglio degli uffiziali, e marinari naviganti a salario, o a parte, sarà sempre franco di nolo in ogni luogo. §. 15. co uve ira om dovicauio .slipufootói in uscutto. Le convenzioni del capitano o padrone con gli uffiziali, marinari ecc., navighino a salario, od a parte, dovranno essere stipulate in iscritto prima della partenza del bastimento, e fedelmente riportate nel libro del capitano ; altrimenti gli uffiziali, e marinari saranno creduti sopra il loro giuramento.