188 AVVERTENZE. A. Ogni bastimento o barca, che realmente a-vesse eseguite nel porto del suo destino delle operazioni, sia di discarico sia di carico di merci, pagherà in complesso per tutti gli atti consolari relativi alla sua ammissione e spedizione, compreso in conseguenza il registro, confronto, certificato e rilascio di tutti i ne-cessarj ricapiti, fedi di sanità, manifesti e polizze di carico, sì dell1 arrivo che della partenza, l’intiero diritto consolare. B. Se il bastimento o barca, prima d1 arrivare al suo destino, o dopo d1 avervi di già pagato il competente diritto, entrasse in qualunque altro porto o spiaggia per puro caso fortuito o forzato, affine di salvare o raddobbare il bastimento, e che vi fosse costretto d1 eseguirvi delle operazioni di discarico e ricarico, pagherà soltanto la metà dell’intiero diritto consolare. C. Quando un bastimento od una barca procedesse direttamente da un porto o da una spiaggia soggetta alla giurisdizione d1 un medesimo consolato generale, ove avesse di già pagato l1 intiero diritto consolare, pagherà in tutti gli altri porti della stessa giurisdizione, in cui effettuasse degl1 ulteriori carichi e scarichi, soltanto la metà dell’ intiero diritto consolare.