122 destinato a tale uso, ove sono piantati gli anelli, di modo che, un solo bastimento per volta, potrà essere carenato secondo l’ordine della insinuazione e del permesso ottenuto dall’ ufficio capitanale del porto, praticando simili operazioni colle precauzioni ordinate nel regolamento publicato sotto il di 29 ottobre 1791. II. Non sarà per l’avvenire permesso (^eccettuati i casi di indispensabile necessità) di sbandare i bastimenti ne’canali o ne’poili per spalmarli o nettarli; ma bensì potranno eseguirsi tali lavori fuori de’ porti o canali, o sulle rive e moli, ovvero sopra le barcaccie, peate ecc. III. La calafatazione nelle parti fuori d’acqua potrà farsi (previo il permesso) sulli bastimenti situati lungo le rive de’canali; ma all’incontro resta proibita, rispetto a quelli esistenti nel mandracchio, o in mezzo de’ caiiali, sotto pena di fiorini venticinque. IV. Li fuochi necessarj per riscaldare la pegola, il catrame, e qualunque altra simile materia, non potranno essere accesi, nè sotto le abitazioni, nè sopra < le rive vicine a’bastimenti; ma soltanto sopra la piazza contigua al canale grande al di dentro del lastrico della riva, oppure sulle rive situate al mare, laterali alle imboccature de’ canali, in conveniente distanza dall’abitato e dalli bastimenti; e ciò sotto la pena fissata nel precedente articolo. V. Non saranno permessi, nemmeno ne’porti o canali, i raddobbi de1 bastimenti, vale a dire, il cam-