305 torità politica legale del porto, dal quale parte il bastimento. 2.) In conseguenza ogni capitano, padrone, o direttore di bastimento prima d' accordare imbarco a qualsiasi passaggiero è in obbligo di farsi rendere ostensibile i passaporti e carte che gli servono di scorta nel suo viaggio, e di produrle poscia tanto all’ uffizio di Sanità e del Porto, quanto a quello di Polizia per le verificazioni e pratiche, che sono di rispettiva loro attribuzione, e per riportare dagli Uffizj medesimi la necessaria autorizzazione per I’ imbarco del passaggiero. 3.) Le contravvenzioni al precedente articolo saranno trattate come gravi trasgressioni di Polizia, e punite in analogia al disposto del §. 80 II. Parte del codice penale, e art. IV. dell’Ap-pendice relativa all1 Aulico Decreto 29 Luglio 1813, e perciò la prima contravvenzione sarà punita colla inulta di cinquanta fiorini, la seconda multa di cento fiorini, e la terza colla sospensione dall1 esercizio e privazione della patente di navigazione. 4.) Se però l1 individuo clandestinamente imbarcato, risultasse inquisito per qualche delittuosa azione, in tal caso potranno avere effetto le rispettive disposizioni della I. Parte del codice penale. 5.) Ad eguale procedura e punizione sarà sottopo-