94 §• 16- cLfei-i/ ine A e Dopo fa ò tip illazione dei eouttatto, cjli u^-ft/ziaii e inattuali poòóouo tiaó^eu-iài a Botdo; e peicepue il pitto, e it mezzo óat'auo. Gli uffiziali, marinari, e mozzi potranno presentarsi e fermarsi a bordo del bastimento un mese dopo che sono stati ingaggiati: e il capitano sarà tenuto di riceverli, somministrar loro l’intiero vitto e mezza paga sino al giorno: che si alzerà la bandiera, o si sparerà il cannone in segno di partenza: da qual giorno in poi, correrà, non tanto il vitto, quanto l’intiera paga, agli uffiziali, marinari, e mozzi, che si saranno presentati, e fermati a bordo del bastimento. §• 17. <£e tazioui 3el pitto di óoimmillòtte-iauito ut- nettata. Le rispettive razioni di vitto vogliamo, che, in viaggio e in porto; tanto in stato attuale di servigio, quanto in tempo di non poterlo esercitare per qualche legittimo impedimento, siano somministrate in natura, e non convenute in danaro; le pretensioni di simili razioni convenute in danaro, non saranno ammesse ne’ tribunali mercantili, nè da’ consoli o vice - consoli.