125 intimato al ces. reg. consolato N. N. sotto il di 14 luglio detto anno, rispetto a ciò che si dovrà impreteribilmente osservare per il conseguimento delle ces. reg. patenti di navigazione e l’uso delle medesime, viene espressamente stabilito: „ che la nave, per la „ quale sarà implorata la sovrana patente, o debba „ essere stata costruita in un porto austriaco; oppu-„ re almeno costruita, comprata, equipaggiata, ed „ armata in un porto di potenza che attualmente sia „ in pace ed amicizia con li cantoni barbareschi, e „ che, se pure tale compra e rispettivo armamento „ sarà fatto in un porto estero, debbano tosto però „ essere insinuate le circostanze al competente ces. „ reg. console a cui incumberà di minutamente esa-„ minarle; e lilialmente, che il bastimento, per il „ quale si vuole implorare la sovrana patente, debba „ immediatamente, sotto la pena di fiorini mille, es-„ sere trasportato a Trieste, dove si deve formare „ il solito rollo, di maniera, che l’equipaggio sia „ composto almeno per la metà di sudditi austriaci.“ E siccome d’altronde nella ordinanza di questo Governo del dì 4 luglio 1787, inculcato fu al ces. reg. Consolato N. N. di „ secondare le provvide „ sovrane intenzioni, ed impiegare la possibile atti— n vità e destrezza per rilevare le simulazioni e frodi „ nella proprietà de'bastimenti, come pure gli abusi ti delle patenti, con farsi un assoluto dovere di de-» aunziarli al Governo ; ammonendolo, che, se contra