121 servi ogni volta presente uno de1 più avveduti quattro guardiani di pratica, esistenti sempre nel lazzaretto. IV. Che, durante il tempo di simili fuochi, gli equipaggi degli altri bastimenti stazionati in quel porto, siano obbligati di stare alli rispettivi bordi, onde prontamente riparare li casi avvenibili. V. Che i calafati siano obbligati di raccogliere sopra le loro zattere, e trasportare in luoghi convenienti, le materie che dopo il fuoco si staccano dal corpo del bastimento; e finalmente VI. Che il fuoco necessario per riscaldare e liquefare la pece, sia acceso e mantenuto in competente distanza dal bastimento, a cui si dà la carena. Trieste, il dì 29 ottobre 1791. (Vili.) (XI. della vecchia edizione pagina 169) Cautele ulteriori state proposte dal ces. reg. ufficio capitaniate del porto, ed approvate con decreto del dì 8 ottobre 1796, del ces. reg. Governo di Trieste, da porsi in pratica negli urgenti indispensabili casi di accordato carenamelo, tanto nel lazzaretto nuovo, quanto nel canale grande, cioè; I. Nel canale grande si potrà carenare in quel sito al di sopra del ponte, quale sin dal principio fu