80 stimento non sia ritornato in qualche porto del medesimo litorale, salvo qualche legittimo impedimento, che dovrà essere giustificato con un biglietto di congedo del capitano , i contravventori caderanno nella pena pecuniaria di fiorini ventiquattro; i mozzi in gravi pene afflittive. I magistrati politici, o consoli, o vice consoli renderanno giustizia, con aggiudicare un equo e giusto salario a’ marinarj, se il capitano pretendesse di abusare di questa loro obbligazione. Nelle cause, la di cui importanza eccedesse il valore di cinquanta fiorini, libero sarà il ricorso alla giustizia del tribunale mercantile di seconda istanza nel nostro litorale. §. 4. ‘Sette cou-tta cpiefii, clie- ài oàAeuta-Aóeto Dal' $ou)o, àmza licenza- dei capitano. In alcun tempo o luogo, un marinaro in attuale servigio, molto meno un mozzo, presumerà di lasciare il bordo del bastimento, di andare a terra per qualunque titolo o ragione o bisogno, senza espresso consenso e licenza del capitano, o dell1 uffiziale che eserciterà provvisionalmente le sue veci, sotto pena della perdita di dodici fiorini e dell1 arresto, oltre la detta pena pecuniaria in caso di recidiva; all1 incontro nelle vere urgenze, potrà implorare e promettersi dalla discretezza del capitano la licenza di cui si tratta,