393 aizzare qualche festa, potranno effettuarsi mediante il preventivo permesso di quest' Ufficio del Porto. XIV. E proibito di gettare in Porto qualsivoglia qualità di savorra, o di qualunque altra materia grave per non danneggiare il fondo. 1/ Ufficio del Porto assegnerà ai capitani o padroni il sito per la deposizione della savorra. XV. I capitani e padroni si nazionali che esteri di bastimenti e barche mercantili nel Porto della Fiumara, o ancorate nella spiaggia saranno in espresso dovere d1 inculcare a loro marinarj, ed a ciascun altro individuo del loro equipaggio di ritrovarsi ogni sera alla più lunga al batter della ritirata militare a bordo de' loro bastimenti, e non potranno più allontanarsene sotto alcun pretesto fino al batter della diana militare. Nel caso però che i detti capitani e padroni conceder volessero la licenza a qualche ma-rinajo, o altro individuo del loro equipaggio di rimanere durante la notte per qualche suo particolare e necessario affare in terra, essi daranno loro la licenza in iscritto. Peraltro i sudetti capitani e padroni de’bastimenti e barche che conceduto avranno tali