84 petesse di portare in avarea generale o particolare le spese della cura, ed altre, di cui parleremo nell1 articolo susseguente de1 salarj. §. 11. ‘Sene coatto. Ci j'ociò t óiù)3iti/, Incorrerà nella pena della confiscazione de1 salarj o di pene corporali di arresto, battiture, lavori publici, in riflesso e proporzione delle circostanze e conseguenze, quel marinaro, mozzo ecc. che, alLocca-sione del suo ingaggio ed arruolamento, fosse falsamente dichiarato per nostro suddito, §. 12. Oi&ùacozioiii* De uiauwatj, e uiozzi. I marinarj, mozzi ecc. dovranno impiegare tutta 1’ opera loro in tutti i giorni, a tutte l1 ore, e in tutti i luoghi al servigio e vantaggio del bastimento e suoi attrezzi, e del carico, nella sua navigazione, conservazione, riparazione, migliorazione, provista, e bisogni tanto in mare, quanto in terra: sin a tagliar legna, e far acqua o savorra per uso del bastimento; quindi eseguiranno diligentemente e fedebnente tutte le funzioni e lavori attinenti al bastimento ed al carico, che gli saranno commessi dal capitano e dagli uffiziali, nessuno eccettuato, ammonindoli, che il capitano à 1’ autorità di correggere i renitenti e contumaci con le pene indicate al §. 28 dell1 articolo 2, del presente editto.