23 ne, sarà condannato nella triplice rifazione di esse, oltre alle afflittive ad arbitrio del Governo in riflesso delle circostanze. g. 5. conti puvott SipeuDetautio dallo lattazioni Dei ptopuetatj.. « Rispetto a1 conti e registri, riguardante la direzione ed amministrazione della nave o del carico, il capitano o padrone eseguirà puntualmente e fedelmente le intenzioni o istruzioni de’parzionevoli non deroganti alle ordinanze del presente nostro Editto; ammonendo bensì ogni capitano, che in caso di sua malversazione, o colposo danno, ne sarà, non tanto responsabile legalmente verso i suoi parzionevoli, quanto politicamente verso il Governo, che non lascierà di punirlo a pubblico esempio. §. 6. =Ca à celta De^Ci uffizioli/ e- luatuiati De£ èadtuueuto conipetetà al capitano o pai)tolte. Il capitano o padrone, come quello che è il più competente conoscitore della capacità, ubbidienza, fe-