189 D. Ogni barca o bastimento vuoto o carico, che per qualsisia ragione entrasse in un porto o spiaggia qualunque, e vi prendesse pratica, e che indi ne partisse, senza avervi però eseguite delle operazioni di carico o di discarico di merci, vi pagherà soltanto la terza parte dell’intiero diritto consolare. E. Incombe ai capitani ed ai padroni comandanti un legno mercantile austriaco il rigoroso dovere di 'ìisinuarsi presso il competente Uffizio Consolare tanto all1 arrivo, quanto prima della partenza de1 loro legni. Nei porti e spiaggie però, ove non risiedesse alcun impiegato Consolare austriaco, qualora da1 capitani o padroni non venisse espressamente implorata l1 assistenza dall1 Uffizio Consolare più vicino, e così pure nel caso contemplato in D, se il bastimento partisse pel suo destino senza prendere pratica, e senza caricare o discaricare merci, sebbene vi si fosse provvisto di acqua, di viveri, o di altri oggetti ne-cessarj per la sua navigazione, non sarà dovuto alcun diritto. F. I summentovati diritti fissati in Fiorini da 60 carantani Funo, verranno esatti secondo il ragguaglio di una delle seguenti monete, cioè: valutando il tallero Imperiale della Regina o di convenzione a fior. 2, il colonnato di Spagna a fior. 2, car. 3; lo zecchino Imperiale a fior. 4, car. 30; lo zecchino Veneto a fior. 4, car. 32. G. Resta vietato ai consoli, vice-consoli ed a-