52 §• 49. Jit mancanza 01/ acuvooio, òi eóe^iutantto fe òtte wcnmBenze da£ capitano. Ingiungiamo a’capitani l’immediata personale esecuzione de’ doveri e commissioni ingiunte col susseguente articolo allo scrivano, se non ve ne fosse deputato alcuno sul bastimento ; conferendogli a tal fine, nel supposto caso della mancanza dello scrivano, 1’ autorità ¡stessa a quello impartita, e sottoponendolo alle medesime pene. ARTICOLO III. Dello Scrivano. §• 1. i Si cowòicjfia, e ho n 6t co ina'. 13 a, c&e t Bastimenti/ Di. poetata óupetiote a cento tonnellate, di provvedano di lino ócuvano. Converrà, che ogni bastimento, eccedendo la portata di cento tonnellate ; e particolarmente, se intraprendesse viaggi oltre l’Adriatico, trattenga uno scrivano ; benché, per non aggravare, e per facilitare con tutti i mezzi possibili la navigazione, si permette,