Ì23 biare aste, colombe ecc., il foderare, il fare o il ri-nuovare le coperte e bordi, ed ogni altro simile lavoro, il quale propriamente appartiene allo squero ; salvi però i casi in cui constasse della impossibilità di tirare a terra qualche bastimento, e che non si potesse eseguire altrove una simile opera. VI. Restano parimente proibiti lungo le rive dei canali e de’porti, i lavori di maestri d’ascia, marangoni, alboranti, o altri simili, se pure non si trattasse di un breve o picciolo travaglio, per rimediare a qualche mancanza ne’ pezzi già altrove lavorati. VII. Finalmente i bastimenti, che approderanno in zavorra, specialmente dalli porti dell’Adriatico, coll’oggetto di carenare, non saranno ammessi, nè in canale, nè nel porto del lazzaretto per fare tale travaglio; ma potranno prevalersi di qualche sito esteriore senza incomodo o pregiudizio degli altri, oppure passare altrove colla nave per carenarla. Per altro, affinchè li capitani forestieri siano avvertiti al loro arrivo delle providenze date in questo particolare, questo Governo insinua a tutti li consolati di estere Potenze qui risiedenti, perchè istruiscano li capitani delle loro nazioni di eseguire esattamente quanto sarà loro ordinato, o da esso supremo magistrato di sanità o dal ces. reg. ufficio capitanale del porto, toccante il carenamento delle loro navi; e di prendere per regola generale che siccome fin’ora, per mancanza di un sito destinato espressa-