98 Che se il viaggio, prima o dopo che è intrapreso si rompa ; o si disarmi, venda, o alieni il bastimento per interdizione di commercio col porto di destinazione del bastimento, per manifestazione di peste, per sopravvenuto pericolo di corsari, dichiarazione di guerra, forza di principe ecc., in somma per ogni caso o impedimento straordinario, vero, e legittimo; non proveniente da colpa o fatto de’ proprietarj, capitani, o caricatori de’ bastimenti, gli uffiziali e marinari arruolati a viaggio o a mese, non potranno pretendere altro salario, che quello che gli si compete dal giorno, e per il tempo dell1 effettivo servigio ; bensì a1 nostri sudditi arruolati nel litorale austriaco, che fossero congedati, sarà somministrato (jse i suoi avanzi non fossero come sopra sufficienti) il congruo danaro per l1 alimento, e spese di ritorno per mare in qualche porto del medesimo litorale. Se il viaggio fosse prolungato per fatto o colpa de1 proprietarj, capitani o caricatori, sarà aumentato il salario agli uffiziali e marinari ingaggiati a viaggio sopra un piede proporzionato al prolungamento del viaggio.