202 b) Se però colui; al quale fu cesso il Passaporto marittimo per un Legno austriaco, o spettante ad un suddito austriaco non fosse effettivamente Suddito, sottostaranno ambidue insolidariamente ad una multa di 500 fiorini in moneta di convenzione. c) Se il Proprietario di un Passaporto marittimo sarà convinto d1 esserselo procurato col premeditato fine che abbia da servire per un Naviglio spettante ad un Suddito estero, e per ciò non ammissibile alla Navigazione austriaca, in questo caso il Passaporto sarà ritirato come surettizio, il Proprietario di esso multato con 500 fiorini, ed il Legno stesso innoltre confiscato. Egualmente colle stesse norme saranno puniti gli abusi che fossero commessi colle Licenze marittime, colla sola differenza però che in questo caso le multe dovranno limitarsi all1 importare della metà di quelle determinate nelli tre antecedenti paragrafi. §. 16. L1importo delle multe legali dovrà essere pagato, od a quell11. R. Uffizio di Porto, presso di cui il Legno di Cabottaggio trovasi registrato, od a quell’ I. R. Governo che avrà pronunciata la decisione della contravvenzione, e sarà versato nel fondo dell1 Istituto di Marina.