96 §. 21. <2umu)o competa io, peicczioue del óafauo. Gli uffiziali, o marinari dovranno essere soddisfatti del salario o parte, quindici giorni dopo la piena esazione de1 noli, e dopo la consumazione del viaggio. Viaggio consumato, s’intenderà, quando è finito il termine dell’ingaggio, e tutte le volte che il bastimento ritornerà e sarà ammesso a libera pratica nel porto di suo destino del nostro litorale. Se fosse differita la soddisfazione oltre il prescritto termine di quindici giorni, correrà a favore degli uffiziali e marinari, e continuerà il salario, a proporzionata compensazione de’danni, sino al giorno dell’effettivo saldo; ferma manente la libertà di convenire unitamente, e separatamente, il capitano o padrone appresso i nostri consoli e vice - consoli, o ne’ tribunali mercantili nel litorale, che amministreranno agli uffiziali, e marinari pronta e sommaria giustizia, con prelazione ad ogni creditore, nessuno eccettuato, tanto del capitano, o padrone, quanto del bastimento, salva l’appellazione ne’ termini e casi espressi e stabiliti al §. 3 dell’ articolo precedente. §. 22. CD l à posizioni nei eccito di toltili a di Pta^cpo, o didai-manicato, o pendila dei Caótimeuto, pei cofpa di teizi, puma deitcc àua paitaisa. Se, per fatto o colpa de’proprietarj, capitani, o caricatori del bastimento, si rompa il viaggio prima