361 II. Gettando o lasciando cadere in essa fanghi, sabbie, macerie o rovinazzi, ed altre simili sostanze. III. Coltivando i terreni compresi nel suo ricinto. IV. Con la pesca esercitata abusivamente. IEZIUHI K I. Discipline per impedire che venga diminuita V ampiezza o la profondità della laguna, o posto intoppo al movimento libero della marea. §. 5. Nei canali sieno essi navigabili o noi sieno, è proibito erigere traverse, pescaje, od altro impedimento, sotto o fuor d1 acqua, mobile o stabile, di qualunque materia e dimensione esso sia. §. 14. Ove sui margini dei canali di navigazione mantenuti dallo Stato, tanto intorno la città di Venezia, e nel suo canal grande, come nelle isole, sieno stabiliti depositi od officine per qualche traffico od arte, il cui esercizio renda impossibile evitare affatto gli interrimenti presso gli approdi e nel tronco di canale fronteggiante, gli esercenti non saranno perciò riguardati come contravventori nè caricati di multe, ma saranno obbligati, ogni volta ne verrà loro dato ordine, di fare sgombrare il canale, e se non vi si prestino si procederà d' ufficio a carico loro. Ove poi il carico e scarico abbia recato il guasto delle ripe e degli approdi, e sia quindi nuova cagione di danno