296 colle vele, di dar fondo ed ormeggiarlo in modo sicuro secondo la diversità dei porti e delle circostanze, di cercare salvamento in caso di forte burrasca, sui mezzi soliti per riparare i danni principali a fine di portare il naviglio in salvamento, finalmente anche sulle disposizioni dell1 Editto di Navigazione e relative ordinanze. §. 6. Qualora l1 esaminato sciolga con successo, o sufficientemente i quesiti proposti, dovrà l1 uffizio del porto avanzare al Governo la supplica ed il protocollo d1 esame, che dagli esaminatori verrà firmato, perchè decida, se possa al petente rilasciarsi il decreto di abilitazione ; altrimenti dovrà licenziare il supplicante, riservandogli la via del ricorso. §. 7. Il governo, trovando la supplica debitamente corredata e fondata, rilascierà al supplicante il decreto d'abilitazione secondo l'annesso formolare, e lo trasmetterà all1 uffizio di porto per F intimazione, altrimenti farà dall1 uffizio supplire ciò che potesse mancare.