338 §. 2. Per fissare il tonnellaggio dei bastimenti mercantili austriaci a vapore si prenderà la lunghezza, larghezza ed altezza nel bastimento in piedi parigini, si moltiplicheranno queste tre dimensioni tra di loro, se ne dividerà il prodotto per il numero 110 (centodieci), dal quoziente, che ne risulta, si sottrerà l'importo parziale del quaranta (40) per 100 (cento) per lo spazio occupato dalle macchine, e dal combustibile, ed il rimanente darà il numero delle tonnellate del bastimento a vapore stazato. La lunghezza, la larghezza, e 1’ altezza si misureranno come per i bastimenti a vela, con la sola differenza, che la larghezza si prenderà nella camera delle macchine sulla linea dell1 asse delle ruote, e 1" altezza al baglio maestro di coperta più vicina al-l’asse medesimo. §. 3. In ogni bastimento mercantile austriaco stazato a norma di queste disposizioni dovrà essere scolpito d’ufficio dallo stazatore (§. 7) il numero delle tonnellate cosi ottenute sulla faccia visibile del baglio proviere di boccaporta. Dovranno inoltre essere scolpiti o marcati i punti, e le situazioni del bastimento, da{ cui vennero prese o dedotte le dimensioni principali, sulle quali sarà stato calcolato il tonnellaggio. 4. Alla stazatura conforme alle presenti disposizioni, sottostanno tutti i bastimenti appartenenti alla categoria della marina di commercio austriaco nel caso