circostanze, ogni capitano o padrone che presumesse di prendere un carico superiore alla salutifera portata del bastimento. Ingiungiamo perciò a’ capitani di porto del litorale, come pure a1 consoli e vice - consoli imperiali - regj, di invigilare all1 osservanza di una disposizione, la quale, tanto più interessa il commercio e la navigazione, quanto che, dall1 eccedente stracarico de1 bastimenti, sogliono , od almeno possono , provenire i getti e naufragi 5 anzi è nostra seria intenzione ed espresso comando, che da ¡una parte i tribunali politici e consolari inquiriscano ancora ex officio, se li capitani e padroni abbiano data occasione al naufragio o getto del bastimento, navighi con la nostra patente, o senza; e dall1 altra, che i medesimi tribunali, e particolarmente i consoli, vice -consoli, e capitani del porto prevenghino il male ed il danno, invigilando e curando, che le caricazioni eccedenti siano ridotte al segno della salutifera portata; e denunziando alla superiorità que1 capitani, che avessero ardito di trasgredirlo. §. 35. Conte, e cjuctu3o poòòa utt capitano o paSwme aóóu-uietòi tpialc&e uttpe^ito óuf Badtiuteuto. Nel corso del viaggio, il capitano o padrone non potrà intraprendere riparazioni nel bastimento ; nè