88 alla vela in qualche porto del nostro litorale; e ripetutane la lettura di tempo in tempo, almeno un volta al mese. ARTICOLO VII. Del salario, convenienze, e premj delli capitani e padroni, degli uffìziali, marinari, e mozzi, ed altra gente di equipaggio. §• 1. ^tuicipio e teuuiue c'è óoiatj. Gli intieri salarj ed accidenze di un capitano o padrone de’ bastimenti mercantili, navighino con, o senza la nostra patente, comincieranno a decorrere dal giorno che gli sarà consegnato il bastimento dal proprietario o interessati, e continueranno sino a che il capitano o padrone non sia effettivamente congedato dal servigio, salvi sempre manenti i patti privati delle parti; non ostante però qualunque patto, §• 2. 3t Goóti mento peto non Doptà eòàete afjCauDouato àuto ai duo t ito tuo nei ti tot aie auòttiaco. 1 E assoluta nostra volontà, che un capitano o padrone non possa abbandonare il servigio del bastimento, percepisca o non percepisca salario, sino a