366 §. 35. '¡Se la zavorra si getti fuori del sito concesso, il proprietario del bastimento cade in contravvenzione ancorché non abbia recati» danno, nè ai canali nè alla laguna, e, se ha ingombrato le pubbliche vie, cade inoltre nelle penalità prescritte dai municipali regolamenti di polizia stradale. §. 36. Il disfacimento di un bastimento di qualunque nome e portata egli sia, è assolutamente vietate» fuori dei cantieri o squeri. §. 37. Le zattere di legname non possono di diritto appostarsi sennonché nel canale della Giudecca e lungo le fondamente nuove. Per appostarsi in altro sito hanno bisogno di un' apposita concessione dalla K. Delegazione, la quale non potrà però mai consentire che le zattere entrino nei canali e rivi interni della città, nè che si appostino alla loro imboccatura. \ §. 38. E vietato di tenere le zattere in acqua più di giorni dieci sia negli appostamenti ordinaij, sia in «(iie‘ che sono stati accordati con apposita licenza : compiuto questo periodo i padroni delle zattere saranno tenuti a portare i legnami ne’ magazzini. Il depositarli sulle rive e fondamenta è assoggettato agli ordinarj regolamenti municipali per la polizia stradale. §. 39. Per ciò che riguarda agli interrimenti che può recare il disfacimento delle zattere colle materie di cui sono imbrattati i legnami, e al danno che lo scarico dei legnami stessi può recare alle rive, valgono le discipline del 14.