97 della sua partenza, o si disarmi, venda, o in altra maniera alieni il bastimento; gli uffiziali, o marinari ingaggiati a viaggio, riceveranno la quarta parte del solo salario convenuto per l’intiero viaggio; e percepiranno l’istessa quarta parte di salario proporzionata alla durata del viaggio i marinari, o uffiziali arruolati a mese; non computati, a diffalco degli uni nè degli altri, il salario e vitto già guadagnato prima della rottura del viaggio, disarmamento, vendita, o alienazione del bastimento. §. 23. (Dopo icu ^ooxiuizoc. Se poi, per fatto o colpa, come sopra, de’pro-prietarj, capitani, o caricatori del bastimento, si disarmi, venda, o alieni: o si rompa il viaggio dopo che è incominciato, dovrà agli uffiziali e marinari ingaggiati a viaggio soddisfarsi l’intiero salario, come se il viaggio fosse consumato ; ed a quelli arruolati a mese, il salario per l’intiero tempo del loro ingaggio ; ed agli uffiziali, marinari, e mozzi sudditi arruolati nel litorale, che fossero congedati, sarà in oltre somministrato tanto danaro, quanto possa supplire al necessario alimento e viaggio per restituirsi per mare in qualche porto del medesimo litorale.